A partire dal 15 dicembre 2021 è scattato l’obbligo vaccinale per l’intero personale scolastico, al fine di contenere l’emergenza pandemica da Covid-19.

Tale provvedimento coinvolge gli istituti di ogni ordine e grado, comprese le scuole non paritarie, i servizi educativi per l’infanzia, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, e i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, così come di formazione tecnica superiore.

Insomma, a prescindere dall’istituto e dalla regione di provenienza, è necessario aver adempiuto all’obbligo vaccinale che comprende il ciclo primario – caratterizzato dalle prime due dosi – e la somministrazione della successiva dose di richiamo, o booster.

L’intervallo temporale minimo previsto tra il completamento del ciclo vaccinale primario e la terza dose è attualmente fissato a cinque mesi, pari a 150 giorni.

Tale protocollo garantisce l’emissione del “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato”, obbligatorio per lavorare a scuola.

Obbligo vaccinale: a chi è esteso?

Nella circolare n.1889 del 7 dicembre 2021 si legge che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”. “Pare e possa ritenersi escluso chi ha un rapporto di lavoro che risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale”, cosa tuttavia smentita dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio 2022, e che coinvolge l’intera categoria over 50 a prescindere dall’attività lavorativa svolta.

Chi è esentato dall’obbligo vaccinale?

Sono esentati dall’obbligo vaccinale tutti coloro che hanno “un caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2”.

In questo caso il dirigente scolastico ha la facoltà di impiegare il/i soggetto/i coinvolti, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni differenti, senza decurtarne la retribuzione, in modo da limitare e contenere i contagi.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione è ad oggi prorogata sino al 15 giugno 2022, salvo ulteriori variazioni disposte dal Ministero della Salute.

Obbligo vaccinale e controlli

Il rispetto dell’obbligo vaccinale deve essere garantito dai presidi, così come dai collaboratori che possono acquisire tutte le informazioni necessarie per verificare la regolarità della posizione assunta dal personale scolastico in servizio.

Tali verifiche possono essere effettuate tramite la piattaforma aggiornata “Verifica C19”, o in alternativa avvalendosi della nuova funzionalità introdotta nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), che offre la possibilità ai dirigenti di monitorare lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la scuola.

In quest’ultimo caso è previsto anche un sistema di alert, che consente di verificare in maniera automatica i cambiamenti di “status” del personale, come riporta il Ministero dell’Istruzione.

Qualora non risulti presentata quanto meno la richiesta di vaccinazione o il “Super Green Pass”, il preside è tenuto a invitare il soggetto coinvolto a produrre e esibire entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito tutta la documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione, o in alternativa l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, o eventualmente la presentazione della richiesta di vaccinazione, che deve comunque essere eseguita entro e non oltre 20 giorni a decorrere dalla ricezione dell’invito.

Scaduti tali termini, in caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico è tenuto ad avviare la procedura per mancato adempimento.

Sospensione delle attività e della retribuzione

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico comporta l’immediata sospensione dal diritto a svolgere le proprie mansioni, mantenendo tuttavia integro il rapporto di lavoro.

Per l’intero periodo di sollevamento dall’incarico è previsto al contempo lo stop alla retribuzione dei dipendenti.

Come riporta il comunicato “La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Obbligo vaccinale e sanzioni

L’inadempimento all’obbligo vaccinale comporta sanzioni amministrative pecuniarie – le stesse già previste per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e di esibizione del “Green Pass Base” – che possono variare da 600 a 1.500 euro.