I droni con telecamere sono un’innovazione in tema di videosorveglianza aerea, sebbene negli ultimi tempi rappresentino sempre più spesso veri e propri dispositivi ludici e ricreativi con i quali effettuare suggestive riprese di paesaggi e scorci naturali.

Concepiti per essere in grado di volare a lunga distanza e dotati di telecamere ad alta definizione, restituiscono al pilota che li governa per mezzo di un telecomando immagini e video riprese in tempo reale relative all’area da sorvegliare, permettendo alla centrale operativa – nel caso di controlli di sicurezza – di coordinare con maggiore efficacia interventi mirati.

Ad oggi i droni professionali assumono sempre maggiore rilevanza nel controllo della sicurezza del territorio.

Appaiono infatti utili sia per il telerilevamento che per il monitoraggio ambientale, senza tralasciare le operazioni di soccorso e ricerca in stretta collaborazione con organi quali la Protezione Civile e le Forze Armate.

Anche diversi istituti scolastici negli ultimi anni si stanno dotando di droni, che vengono utilizzati come strumenti di apprendimento per alcune materie scientifiche.

L’uso di queste nuove tecnologie comporta l’acquisizione e l’applicazione di competenze trasversali (quali matematica, fisica, geografia, informatica e educazione civica), che devono necessariamente integrarsi con il rispetto della normativa sulla privacy.

Inoltre, sempre più spesso i droni vengono utilizzati da bambini, ragazzi e adolescenti per attività ludiche e di svago.

Ma cosa sono nel dettaglio i droni? A cosa servono? Cosa impone il Garante della Privacy circa la tutela dei soggetti ripresi dalle videocamere installate su questi dispositivi?

Ecco cosa è necessario sapere per non rischiare di violare quanto stabilito dal GDPR.

Che cosa sono i droni professionali?

Concepiti principalmente per scopi militari, i droni professionali non sono altro che piccoli aeromobili dalle dimensioni compatte che possono essere controllati da remoto.

Il pilota dunque in questo caso non sale a bordo del dispositivo, ma si limita a controllarlo mediante un radiocomando dotato di display o connesso a uno smartphone che, attraverso un segnale bluetooth, ne permette la connessione.

In Italia a regolamentare l’utilizzo dei droni è l’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, il quale attribuisce al drone una definizione ben precisa: “mezzo aereo a pilotaggio remoto”.

Lo stesso ENAC distingue altresì droni per uso professionale (ovvero i cosiddetti Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto o S.A.P.R.), e droni per uso ricreativo o sportivo (che di fatto non vengono considerati aeromobili poiché non superano il peso comprensivo di batterie di 249g, non soggetti al Codice della Navigazione).

I droni per uso professionale hanno l’obbligo di sottostare a specifiche regolamentazioni, tra le quali il divieto dell’uso indiscriminato.

Il motivo è piuttosto semplice: non intralciare il traffico aereo o interferire con strumentazioni militari, quali i radar.

Nello specifico l’I.C.A.O., ovvero l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, riconosce un drone come vero e proprio “aeromobile”.

Viene quindi da sé che tutte le normative vigenti in materia di volo non subiscono variazioni rispetto a qualsiasi altra tipologia di aeromobile, presentando al contempo le medesime responsabilità e certificazioni, quali il certificato di immatricolazione del dispositivo, quello di aeronavigabilità, così come la licenza di pilota o operatore.

Tra le specifiche dettate dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile compare quella per la quale i droni di peso inferiore ai 150 kg sono di pertinenza delle singole autorità aeronautiche nazionali: sul territorio italiano è dunque l’ENAC a definire tutte le disposizioni vigenti.

Droni professionali con telecamere a supporto della sicurezza e delle Forze dell’Ordine

L’impiego di droni professionali, detti anche S.A.P.R., nel contesto della videosorveglianza per la sicurezza pubblica sta progressivamente diffondendosi a “macchia d’olio”.

Indicati e funzionali per la videosorveglianza di vaste aree dall’alto, così come per la rilevazione di potenziali minacce e per il monitoraggio ambientale, rappresentano un prezioso quanto efficace supporto, soprattutto per le Forze dell’Ordine.

Proprio i droni muniti di videocamera (spesso termica e ad alta definizione), grazie alla produzione di video e immagini in tempo reale sono in grado di restituire una documentazione visiva puntuale e particolarmente dettagliata del territorio, caratteristica di fondamentale importanza nell’analisi dei rischi, così come nella pianificazione di misure preventive contro la criminalità, specie quando non è possibile un tempestivo intervento da parte di una unità in presenza.

In particolare, appare di estremo interesse l’impiego di droni da parte del corpo di Polizia Penitenziaria per ciò che riguarda i servizi di sorveglianza armata e di videosorveglianza dei perimetri delle carceri, in stretta collaborazione con la centrale operativa, alla quale tali dispositivi possono trasmettere dati video e immagini in “real time”.

Non è dunque un caso che innumerevoli istituti penitenziari distribuiti sul territorio nazionale ne stiano già testando in concreto l’utilizzo.

Risale a marzo 2019 la proposta di un Disegno di Legge il cui testo prevede l’impiego massivo dei droni da parte della Polizia Penitenziaria “per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale”.

Per la stessa Polizia Penitenziaria i droni con telecamere rappresenterebbero infatti un prezioso supporto nelle attività ordinarie, quali il monitoraggio di persone e luoghi, l’eventuale ricerca degli evasi, così come le bonifiche relative al territorio.

Nonostante la potenziale utilità di questa tipologia di apparecchio aereo, è tuttavia opportuno sapere che il Garante impone alle aziende produttrici di droni alcune regolamentazioni relative alla struttura dei dispositivi.

Ogni supporto aereo deve essere prodotto e concepito per raccogliere meno dati personali possibili, in modo da tutelare la privacy dei soggetti eventualmente ripresi.

Droni a uso ludico e ricreativo e trattamento dei dati personali: come tutelare la privacy

La presenza di telecamere di videosorveglianza installate sui droni, che durante il volo possono riprendere indistintamente immagini di persone transitanti in luoghi pubblici, pone l’accento sulla discussa questione del diritto alla privacy.

Lo stesso GDPR, l’ormai noto Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali, prevede restrizioni in materia che, se non rispettate, comportano inevitabilmente pesanti sanzioni.

Il Garante impone in primis alle aziende produttrici di droni una serie di regole piuttosto stringenti relative alla struttura degli apparecchi, in virtù delle quali – come già anticipato – gli stessi devono raccogliere meno dati personali possibili durante il volo.

Il drone non deve invadere gli spazi personali altrui, né riprendere e successivamente diffondere immagini che contengano dati personali, quali targhe di automobili e indirizzi relativi a immobili.

Le riprese che violano gli spazi privati altrui sono dunque da evitare per non incorrere in pesanti sanzioni penali.

Poiché di fatto occorrerebbe ottenere il consenso da parte di tutti soggetti potenzialmente ripresi per la diffusione delle foto o dei video, si suggerisce di pubblicare le immagini o i filmati solo qualora i soggetti inquadrati non risultino riconoscibili, poiché lontani o oscurati in volto mediante software di fotoritocco.

Ritenendo utile fornire informazioni accessibili, il Garante della privacy ha elaborato un vademecum circa l’utilizzo dei droni a scopo ludico e ricreativo per rispettare la privacy altrui.

L’Autorità fornisce brevi pillole informative circa il rispetto delle norme previste dall’ENAC per il volo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, degli spazi privati altrui qualora si utilizzi un drone munito di fotocamera nei luoghi pubblici, e le accortezze da adottare in caso di riprese inavvertite che coinvolgano terzi, così come l’utilità di rendere sempre visibile la figura del pilota, fattore che può senza alcun dubbio apparire rassicurante.

Allo stesso sarà infatti possibile richiedere eventuali informazioni o negare il proprio consenso al trattamento dei dati.

I dialoghi altrui non possono essere captati e, nel caso di registrazioni involontarie, tali dialoghi non devono rendere riconoscibile il contesto, qualora si scegliesse pubblicare il video in rete.

Adottare queste semplici “best practices” permette di rendere un volo a scopo ricreativo sicuro, senza ledere il diritto alla privacy altrui.