A fronte della pandemia ancora in atto, l’Italia è da qualche settimana oggetto di nuove misure di contenimento per arginare la diffusione del virus SARS-Cov-2 in tutte le sue varianti, e in particolare “Omicron”.

A partire dal 6 dicembre 2021 è infatti entrato in vigore il cosiddetto “Super green pass”, volto a disciplinare l’accesso delle persone vaccinate o guarite dal Covid a una serie di attività sociali.

Sotto l’aspetto del “data protection”, a destare qualche perplessità è senza dubbio l’opportunità per il titolare del trattamento di venire inevitabilmente a conoscenza dello status sanitario di coloro che possiedono un “Green pass rafforzato”.

Come funziona il “Super green pass”, per cosa serve e per quanto sarà valido

Il Governo, attraverso il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48 del 24 novembre 2021, ha stabilito che il “Super green pass” (o “Green pass rafforzato”) possa essere ottenuto solo dai vaccinati o da coloro che sono guariti dal Covid.

Il “lasciapassare”, permette l’accesso a tutte quelle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni, quali ad esempio spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, cerimonie pubbliche, ecc.

Il decreto ha inoltre introdotto l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Successivamente, attraverso il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021, il Governo ha prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, estendendo al contempo almeno fino a tale data il periodo di utilizzo del “Green pass rafforzato” in zona bianca per lo svolgimento di attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni.

Tramite il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha inoltre stabilito la riduzione della durata del “Green pass” vaccinale da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio 2022.

Il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 ha poi deliberato che dal 10 gennaio 2022 sarà necessario essere dotati di “Super green pass” per accedere a:

  • Alberghi e strutture ricettive
  • Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  • Sagre e fiere
  • Centri congressi
  • Servizi di ristorazione all’aperto
  • Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se in comprensori sciistici
  • Piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Inoltre, sempre dal 10 gennaio, il “Green pass rafforzato” sarà indispensabile per accedere e utilizzare tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Sono infine allo studio nuovi provvedimenti per ciò che riguarda l’estensione dell’obbligatorietà del “Super green pass” per chi ha più di 60 anni e per alcune categorie di lavoratori (qualsiasi provvedimento di questo tipo in ogni caso entrerebbe in vigore non prima del mese di febbraio).

“Super green pass” e privacy: cosa cambia con le nuove regole

Se fino ad oggi lo status sanitario del titolare del “Green pass” non era riconoscibile (poiché il soggetto poteva essere semplicemente dotato di tampone negativo), con l’implementazione delle nuove norme legate al “Green pass rafforzato” le cose inevitabilmente cambiano.

Tale informazione sarà infatti desumibile dal fatto che mostrando un “Super green pass” il soggetto sarà necessariamente vaccinato o guarito dal Covid.

Ciò ha dato vita a un complesso dibattito sulla privacy, finalizzato a impedire discriminazioni verso chi non è vaccinato (eventualità contro la quale il Garante si è già ampiamente espresso attraverso comunicati stampa e documenti con l’avvento degli obblighi legati al “Green pass”).

In ogni caso, a seguito dei provvedimenti del dicembre 2021, l’applicazione “VerificaC19” utilizzata per il check dei “Green pass” è stata modificata (con la supervisione del Garante) al fine di permettere al soggetto preposto ai controlli di scegliere tra le diverse modalità di verifica (base, rafforzata, booster).

Titolare del luogo di accesso: tutti gli obblighi a cui è sottoposto

Il titolare del luogo in cui è previsto l’accesso a servizi e attività mediante esibizione del “Green pass base” o del “Super green pass” è obbligato a rispettare quanto previsto in materia di protezione dei dati personali.

Dovrà pertanto redigere una specifica informativa da esibire nel momento in cui i visitatori faranno accesso alle attività previste dalle nuove disposizioni normative.

Dovrà inoltre aggiornare la nomina a soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy, e predisporre la nomina a responsabile del trattamento, qualora tali attività di verifica vengano esternalizzate a soggetti diversi dallo stesso.

Imprescindibile in ultimo l’aggiornamento del registro dei trattamenti, strumento che permette al titolare di garantire il totale rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nell’utilizzo dei dati personali.