Sempre più spesso, in questo particolare periodo pesantemente segnato dall’emergenza pandemica, si sente parlare di Didattica Digitale Integrata, meglio conosciuta con l’acronimo DDI.

Pur trattandosi di una metodologia educativa piuttosto innovativa, poiché come la DAD, o didattica a distanza, prevede l’impiego di nuove tecnologie digitali, la stessa tende a dare adito a non pochi dubbi legati alla privacy e alla tutela dei dati personali di studenti e docenti, che devono possedere account di accesso per i programmi utilizzati.

L’istituzione scolastica può dunque creare un account per la registrazione dello studente, così come del docente, alle piattaforme per la Didattica Digitale Integrata?

Il Ministero dell’Istruzione risponde in maniera piuttosto chiara, fornendo FAQ e linee guida specifiche.

Didattica Digitale Integrata: definizione e significato

Prima di chiarire in che modo la scuola può creare account per docenti e alunni senza violarne la privacy, permettendone dunque l’accesso alle piattaforme digitali, occorre fare chiarezza sul concetto di Didattica Digitale Integrata o DDI.

Volendo darne una definizione, la Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta agli studenti in qualità di “modalità didattica complementare”.

Questo poiché la stessa integra la tradizionale esperienza scolastica in presenza a una didattica digitale fruibile da remoto.

Differenza tra DAD e DDI

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 ha inevitabilmente condotto gli istituti scolastici ad adottare soluzioni in grado di consentire lo svolgimento delle comuni attività didattiche “a distanza”.

La didattica a distanza o DAD va dunque inclusa all’interno del più ampio sistema della cosiddetta Didattica Digitale Integrata, uno strumento che, pur dando per scontata la frequenza scolastica in presenza, permette, se necessario, di sfruttare e organizzare video lezioni a distanza da remoto.

È dunque possibile sostenere che la didattica a distanza, rappresenta un elemento posto all’interno della didattica digitale integrata e, seppur in molti tendano a confondere inevitabilmente la DDI con la DAD, tali metodologie differiscono tra loro per alcune peculiarità fondamentali.

La Didattica Digitale Integrata, o DDI, è tale poiché integra digitale e presenza: al contrario, la didattica a distanza, o DAD, viene svolta interamente su piattaforme digitali, risultando dunque una potenziale componente della DDI.

È perciò possibile definire la DAD come una componente della DDI, che tuttavia non si sovrappone ad essa.

In virtù di tale approccio che integra digitale e presenza, sono diventate per questo di uso comune terminologie assorbite dalla lingua inglese quali “blended learning” o “hybrid learning”.

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy

L’istituzione scolastica può creare un account per la registrazione dello studente o del docente alle piattaforme per la Didattica Digitale Integrata senza violarne la privacy?

È sicuramente questa una delle domande poste con maggiore frequenza in relazione alla tutela della privacy e dei dati personali.

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione col Garante della Privacy, dissipa tale dubbio con una FAQ ufficiale sul sito “Rientriamo a scuola” Sez.11 n.4 che riporta: “Quando la creazione di un account personale è necessaria per l’utilizzo di piattaforme per la didattica digitale integrata, il trattamento dei dati personali, riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, è ammesso, purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività didattica e non deve essere richiesto il consenso dell’utente (studente, genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. Non è comunque ammessa l’attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di social login)”.

Ulteriore specifica viene definita al contempo per la configurazione degli account associati a studenti e docenti.

In questo caso l’istituto scolastico deve necessariamente adottare adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, sfruttando “robusti” processi di assegnazione di credenziali o dispositivi di autenticazione, evitando ad esempio la pre-impostazione di password facilmente conoscibili.

Deve altresì definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento dei dati personali, attribuendo a ciascun account profili di autorizzazione che assicurino l’accesso selettivo ai dati personali.

Come detto, non è in ogni caso ammessa l’attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di social login).

Didattica Digitale Integrata: linee guida a tutela della privacy

Il Ministero dell’Istruzione in stretta collaborazione col Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla Nota del Ministero n. 11600 del 3 settembre 2020, ha fornito ai dirigenti indicazioni specifiche riguardo la tutela della privacy durante la DDI.

Tali indicazioni sono reperibili nel documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, il cui obiettivo è di fornire alle istituzioni scolastiche linee guida di indirizzo comuni e principi generali dedicati all’implementazione della DDI, con occhio attento a tutti quegli aspetti che coinvolgono la sicurezza in rete e la tutela dei dati personali.

La scuola dunque, sulla base di quanto disposto dalle linee guida, eventualmente avvalendosi della consulenza offerta dal proprio Responsabile della Protezione dei Dati, deve adottare, anche per mezzo dei fornitori designati responsabili del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate sulla base del rischio.

Viene da sé che il dirigente scolastico dovrà assicurarsi che i dati personali di studenti e corpo docente, vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.

Qualora poi l’istituto scolastico preveda l’uso di tecnologie in cloud, diviene altresì necessaria la verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del fornitore del servizio, designato come responsabile del trattamento.

Sono possibili le registrazioni audio/video nell’ambito della Didattica Digitale Integrata?

Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata l’insegnante ha la facoltà di mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici caratterizzati da proprie video lezioni legate a specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli studenti.

Al contrario non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza, in cui le dinamiche di classe appaiono manifeste.

Questo poiché, come espresso nelle FAQ del Garante “Scuola e privacy”, “l’utilizzo delle piattaforme deve risultare funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza”.

Ulteriori approfondimenti possono essere consultati nella sezione “L’utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati” inclusa nelle “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”.

È pertanto necessario che la scuola, al fine di minimizzare i rischi che possono derivare dall’uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, adotti qualsivoglia provvedimento utile a garantire la tutela dei dati personali e della privacy dei soggetti coinvolti, facendo riferimento a quanto stabilito dallo stesso Garante.