Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito in più occasioni (e da ultimo nelle FAQ “Scuola e privacy”: https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy) che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e possono essere pubblicate.

Il Garante ha tuttavia precisato che nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Recentemente le Ordinanze concernenti gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 hanno affermato che “Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola”.

Ciò non rappresenta una novità, ma le scuole, nell’attuale contesto emergenziale in cui si trovano a operare, si sono poste il problema se, al fine di evitare l’accesso ai locali dell’istituto per visionare i tabelloni, gli esiti debbano essere pubblicati sull’albo online piuttosto che nei tabelloni, così come da prassi consolidata.

A creare ulteriore incertezza vi è stata poi la nota n. 8464 del Ministero dell’Istruzione del 28 maggio 2020, la quale afferma, relativamente alle valutazioni finali degli alunni che “…anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo online dell’istituzione”.

Dalla lettura di tale nota sembrerebbe, quindi, che il Ministero suggerisca alle scuole di diffondere i dati delle valutazioni finali (e, si presume, anche degli esiti degli esami) tramite albo online.

In effetti, l’interpretazione letterale di “affissione all’albo” della scuola, perlomeno a partire dal 1 gennaio 2011, non può che essere quella di pubblicazione sull’albo online dell’istituto, in quanto, per effetto di quanto disposto dall’art. 32 comma 1 della Legge del 18/06/2009 n. 69, tale strumento ha completamente sostituito il tabellone su cui veniva effettuata l’ostensione dei documenti al fine di renderli pubblicamente consultabili e garantire loro efficacia legale.

Al riguardo della pubblicazione online che comporta la diffusione di dati personali si ricorda che la stessa è ammessa da parte di soggetti pubblici, come gli Istituti Scolastici ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della privacy) solo quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Nel caso in esame, ci chiediamo se la funzione di rendere conoscibile il voto si abbini a quella di conferire allo stesso effetti legali, e quale sia la base giuridica di tale trattamento.

Inoltre riteniamo, con riguardo alla tutela dei dati personali, che la pubblicazione degli scrutini e degli esiti degli esami sull’albo online della scuola risulti del tutto sproporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di pubblicità, in rapporto alla contestuale esigenza di garantire adeguata riservatezza ai dati degli alunni delle scuole, nell’ottica della contemperazione dei diritti oggetto di tutela.

Infatti spesso accade che nelle scuole vi siano degli alunni che sono stati allontanati dalle famiglie di origine, e sicuramente il loro diritto alla riservatezza e alla protezione è prevalente su quello della pubblicità degli esiti.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Ministero dell’Istruzione, accortosi dei problemi sollevati dalla nota n. 8464 del 28 maggio 2020, il 9 giugno ha fatto qualche passo indietro e, con la nota n. 9168, ha precisato che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni”.

Finalmente sono state, quindi, date le tanto attese istruzioni operative circa le valutazioni finali degli scrutini: esse non dovranno essere pubblicate sull’albo online, ma sul registro elettronico o sui tabelloni delle scuole.

Rimane ancora qualche dubbio in merito alla pubblicazione degli esiti finali degli esami e ci auguriamo che, anche in questo caso, il Ministero dell’Istruzione, coerentemente con la posizione assunta riguardo gli scrutini, chiarisca al più presto il luogo ove occorre pubblicare tali esiti nel pieno rispetto della privacy degli alunni, nonché del quadro normativo in materia di protezione dei dati.